RICEVO E PUBBLICO
Al Sindaco di Monteriggioni (dott.ssa Raffaella Senesi)
All’Assessore all’Urbanistica (dott. Andrea Frosini)
Al Dirigente dell’UTC (Ing. Paolo Giuliani)
Al Comandante della Polizia Municipale – e per il tramite di esso al Procuratore della Repubblica (dott. Salvatore Vitello)
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell’Interno
Al Presidente dell’ANAC
Al Procuratore della Corte dei Conti per la Regione Toscana
E per conoscenza:
Al Presidente della Repubblica
Fax 06-46993125
Ed al fine della pubblicazione:
al Blog “Il Santo di Siena”
OGGETTO: Residenza universitaria di Uopini in Comune di Monteriggioni (SI), costruita ed in funzione in vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta.
Esposto ex art. 27 del Testo unico dell’edilizia (approvato con DPR 380/2001).
Invito all’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dei permessi di costruire relativi alla realizzazione della residenza universitaria.
Espressa richiesta di avocazione in testa al Segretario comunale dott. Rossano Mancusi del procedimento amministrativo in auto-tutela per ragioni di incompatibilità dell’attuale Responsabile dell’UTC Ing. Paolo Giuliani avendo, il medesimo, partecipato, come libero professionista progettista delle strutture portanti, alla fase realizzativa della residenza universitaria.
Invito al Sindaco all’adozione dell’ordinanza di demolizione ex art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie (approvato con RD 1265/1934 e ss.mm.ii.).
Invito alla valutazione dell’annullamento o della sospensione dell’efficacia delle previsioni edificatorie dei comparti TU-23 e TU-23 bis. Invito alla restituzione dei versamenti dell’imposte ICI / IMU.
Invito all’adozione di provvedimenti di contestazione della vasta lottizzazione abusiva in progress esistente nella zona di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale di Uopini
Notitia damni.
Argomentazioni in ordine alla macroscopica sussistenza di una lottizzazione abusiva – Natura di illecito permanente che si rafforza nel tempo – Caratteristiche peculiari della lottizzazione abusiva, sussistente anche in presenza di permessi di costruire e/o concessioni a sanatoria già rilasciati.
Denuncia di macroscopica disparità di trattamento della lottizzazione abusiva relativa alla “Residenza universitaria” di Uopini in relazione agli atti amministrativi in autotutela in itinere relativi a lottizzazioni residenziali sotto sequestro preventivo penale (che al momento sono tre).
RICHIESTA DI INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L’ANNULLAMENTO GOVERNATIVO STRAORDINARIO EX ART. 138 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (D.Lgs. 267/2000) DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CON LA QUALE VENGONO APPROVATE LE PREVISIONI EDIFICATORIE DEI COMPARTI DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E DEI COMPARTI RESIDENZIALI TU-23 E TU-23 BIS.
Lo scrivente Massimo Grisanti, codice fiscale GRS MSM 68C04 H875H, residente in Poggibonsi (SI), ritenendo che la Pubblica Amministrazione, contrariamente alla realtà, dovrebbe essere una casa di vetro affinché i Cittadini possano far valere i propri diritti, interessi e ragioni, e perciò ritiene necessario, specie in “Terra di Siena”, variamente oppressa, dover rendere noto gli accadimenti trasmettendo il presente atto anche ai blog affinché, se lo ritengano interessante al fine di formare l’opinione pubblica e quindi pubblicabile, fa presente quanto segue.
1. – Il Comune di Monteriggioni è proprietario del cimitero a suo tempo costruito in vicinanza del nucleo abitato di Uopini. Attualmente è censito al foglio di mappa catastale n. 90 con i seguenti mappali:
a. Particella letterale B;
b. Particelle numeriche: 537, 545, 546, 884 e 886.
Sul sito web Geoscopio della Regione Toscana vi è la foto aerea al 1954 ove è palese che il cimitero di Uopini distava oltre 200 metri (distanza minima ex lege – art. 335 TULS) dagli abitati e dalle case sparse. Mentre nella successiva foto aerea al 1978 appaiono numerose costruzioni (ville residenziali ed uno stabilimento produttivo) costruite medio tempore (verosimilmente tutte o quasi con licenze edilizie nulle per violazione di norma imperativa) entro la fascia di 200 metri e quindi in macroscopica violazione del vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta ex lege (segno che da oltre quarant’anni il Comune di Monteriggioni è aduso a violare le leggi dello Stato, sul cui rispetto dovrebbe vigilare il Prefetto, ma non risultano essere stati adottati alcun provvedimenti a tal proposito dal rappresentante del Governo).

Insomma, quel che si rappresenta è che entro la fascia di rispetto cimiteriale vi è, da oltre quarant’anni, una lottizzazione abusiva in progress mai fatta interrompere (ed eliminare) dal Prefetto e in ordine alle cui violazioni i vari sindaci – in ultimo la dott.ssa Raffaella Senesi, e prima di lei il dott. Bruno Valentini (il quale ha contribuito a far costruire un campo di baseball, per il quale ha ricevuto un avviso di garanzia nelle passate settimane, nella fascia di rispetto del cimitero di Castellina Scalo in loc. Gabbricce, reato che, inspiegabilmente, non risulta essere stato contestato) – mai hanno adottato le prescritte ordinanze di demolizione.
Anzi, i Sindaci hanno rilasciato (ed invitato a rilasciare) i permessi di costruzione che hanno ulteriormente aggravato la lesione di quegli interessi pubblici che la norma statale intende proteggere ed alla cui cura ha demandato la vigilanza al Sindaco e al Prefetto.
Questo è un fatto innegabile.
Insomma, coloro i quali dovrebbero dare l’esempio del rispetto della legalità (tanto cara al Nostro Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella ed a cui richiama, un giorno sì e l’altro pure, chi di dovere per renderla effettiva) – e che dai Cittadini la pretendono – non solo sono venuti meno, in questo caso e cristallinamente, alle proprie funzioni, ma addirittura hanno contribuito ad offenderla (la legalità) o non hanno fatto tutto quanto in loro potere perché ciò non avvenisse (visto che le costruzioni sono sempre in essere, sono utilizzate e sono commercializzate, consentendosi, così, la monetizzazione di condotte illecite).
2. – Con lo strumento urbanistico generale denominato “Regolamento Urbanistico 2006” (che lo scrivente ritiene manifestamente inefficace perché è falso che abbia rispettato le normative inerenti la disciplina urbanistica per quanto concerne la formazione ed approvazione dei piani regolatori, nonché per quanto concerne la disciplina ivi contenuta atta ad assicurare i vincoli sovraordinati imposti dalla normativa statale e regionale), il Comune di Monteriggioni ha provveduto ad individuare quel perimetro dell’impianto cimiteriale previsto dall’art. 338 TULS (approvato con RD 1265/1934), così come novellato dalla Legge n. 166/2002.
In particolare, nella tavola grafica C-7, disegnata in scala 1:2000, relativa alla zona di Uopini, viene individuato il perimetro dell’impianto cimiteriale (che comprende non solo i campi di inumazione e le edicole od altre costruzioni entro il muro di cinta, ma anche le relative pertinenze esterne quali viale d’accesso e di manovra, spazi per parcheggio ecc., così come prescritto dalle vigenti normative in materia) con un retino di colore azzurro e sigla “cm”. Da tale perimetro viene fatta dipartire un falso limite della zona di rispetto del vincolo cimiteriale che disegna, con linea crocettata, un offset (parallelismo) di 50 metri dal suddetto perimetro dell’impianto cimiteriale, anziché i metri 200 come per legge.
E’ notorio che gli strumenti urbanistici non possono modificare la fascia di rispetto cimiteriale ex lege, dovendo limitarsi, ma non è obbligatorio farlo, a riprodurla. Il fatto che invece è stata rappresentata a 50 metri anziché 200 costituisce, ad avviso dello scrivente, un indizio pesante della sussistenza di abuso d’ufficio, in quanto apparentemente finalizzata a far realizzare opere edilizie (edifici, strade, opere di urbanizzazione ecc.) nella restante zona di 150 metri.
L’effetto ingannatorio sembra emergere in tutta la sua forza ove si consideri che per il cimitero di Castellina Scalo, in località Gabbricce, ove è stato realizzato il campo da baseball e per il quale l’ex Sindaco dott. Bruno Valentini ha ricevuto un avviso di garanzia nelle scorse settimane, lo (errato) limite del vincolo cimiteriale è stato posto a 100 metri.
Insomma, una volta 50 metri, un’altra volta 100 metri, e solo laddove l’Amministrazione comunale (epoca Giunta Valentini) non intendeva far costruire – ma si badi bene, non vi si poteva mai costruire, in ognuno di tutti i casi nei 200 metri – ecco che il Comune si ricorda che il vincolo è di 200 metri.
3. La questione potrebbe essere una commedia, se non fosse seria.
Si deve sapere che nel “Regolamento Urbanistico 2006” la zona immediatamente a nord del perimetro dell’impianto cimiteriale di Uopini era stata classificata “Zona omogenea D ai sensi e per gli effetti del DM 1444/1968” perché vi era insistente un vecchio capannone (abusivo integralmente perché, come detto, costruito entro la zona cimiteriale di inedificabilità assoluta tra il 1954 e il 1978). Insomma, nonostante che l’area fosse stata abusivamente lottizzata tra il 1954 e il 1978, il Comune riconosce – non si sa bene in base a quale norma positiva, lo scrivente non la conosce – l’esistenza di area a destinazione industriale (se non altro di fatto).
Un’area su cui, nonostante l’errata rappresentazione a 50 metri, viene fatta passare la linea crocettata della inammissibilmente ridotta zona di rispetto cimiteriale.
Tutti sanno che la riduzione della fascia di rispetto è sempre stata possibile unicamente per far avanzare il cimitero verso l’abitato, mai per far avanzare gli edifici verso il cimitero. Tanto è pacifica e incontrastata la giurisprudenza quasi secolare sul punto che si omettono riferimenti a sentenze.
Sennonché nell’anno 2009, con una Variante all’applicato Regolamento Urbanistico, la Giunta Valentini porta in approvazione al Consiglio comunale una variazione della zonizzazione della suddetta area a nord del cimitero di Uopini. Non solo l’area già classificata D ai sensi del DM 1444/1968 diventa “Zona per attrezzature turistico-ricettive con procedura SUAP” (e qui vi verrà costruita la Residenza Universitaria demolendo la fabbrica abusiva costruita tra gli anni 1954-1978), ma addirittura a nord di quest’ultima vengono creati ulteriori comparti edificatori per edilizia residenziale privata (Conparti TU-23 e TU-23 bis) ricadenti entrambi nella fascia di inedificabilità assoluta cimiteriale ex lege di 200 metri.
Il caso vuole che il terreno (odierna particella n. 555 del foglio di mappa n. 90) da destinarsi a strada per servire il comparto destinato ad accogliere la Residenza Universitaria, è dello stesso proprietario dei terreni degli introdotti nuovi Comparti TU-23 e TU-23 bis.
Ma gli aspetti tragico-comici non finiscono qui.
Siccome il Comune non è pago, chiede ed ottiene pure il pagamento dell’ICI e dell’IMU sui terreni “edificabili” rientranti nella zona di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale.
Queste sono le condizioni infime in cui è scaduta la Pubblica Amministrazione locale quando sono sempre gli stessi a comandare da settant’anni. Il ricambio serve anche a far tenere più sveglie le persone, in modo che non pensino che “tanto non cambierà mai niente e noi continueremo sempre a governare”.
Ancor oggi la strada per accedere alla residenza universitaria (che vi verrà costruita) è privata.
4. Ecco che la ditta Cellerai, per conto dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, con sede in Firenze (codice fiscale 94164020482), capitanata all’epoca da un politico locale (se non erro il sig. Marco Spinelli, l’ex Sindaco di Colle di Val d’Elsa – luogo di nascita dell’ex Sindaco di Monteriggioni, ora di Siena, dott. Bruno Valentini), costruisce la Residenza Universitaria, oggi censita al Catasto fabbricati del Comune di Monteriggioni, in ditta dell’Ente Pubblico, al foglio di mappa n. 90 con la particella n. 1058.
Il complesso edilizio è composto da due bestioni di fabbricati che sembrano un mega alveare. NON ESISTONO SPAZI PUBBLICI DI VERDE ATTREZZATO E DI PARCHEGGI.
Apparentemente, ma solo poco poco, sembra essere – e sembra ancora sussistere – una lieve lottizzazione abusiva non solo per la violazione macroscopica del vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta, ma anche per assenza di spazi pubblici di urbanizzazione primaria!
Ma l’illecito a qualcuno non sembra sussistere. Invece è stato accertato sussistente – seppur nella fase propriamente cautelare – in località Montarioso (Comparti residenziali TU-11 e TU-12) e in località Uopini (TU-8), tanto che sono stati sequestrati e confermati. Se tanto dà tanto, a breve ci dovrebbe essere pure il sequestro del Comparto residenziale del TU-22, sempre a Uopini, i cui abitanti sono assegnatari di una cooperativa di militari.
Ma la Residenza Universitaria di Uopini non costituisce lottizzazione abusiva!! Lo dimostra il fatto che il Responsabile dell’UTC Ing. Giuliani, all’epoca progettista strutturale della residenza, non ha ancora avviato (o meglio non risulta che lo abbia ancora fatto, e perciò invito il Sindaco dott.ssa Senesi a dire pubblicamente lo stato dell’arte) il procedimento finalizzato alla contestazione della lottizzazione abusiva ex art. 30 DPR 380/2001 e alla successiva confisca.
Però, giusto per dimostrare come a Monteriggioni si applicano bene i principi costituzionali contenuti negli artt. 3 e 97 Cost., è stato avviato il procedimento per l’annullamento dei titoli abilitativi del sequestrato Comparto TU-8. A Montarioso sono più fortunati, ancora lì non si vede niente (nonostante siano stati sequestrati prima).
Ma il bello è che l’intervento urbanistico-edilizio della Residenza Universitaria di Uopini rientra anche entro l’inammissibile ristretta zona a 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale. Tanto è vero che potete estrarre dal sito web comunale la tavola C-7 dell’applicata Variante 2014 al Regolamento Urbanistico ove viene riportata l’area trasformata che rientra nei 50 metri.
In ogni caso, la questione dei 50 metri nemmeno si pone, atteso che il progetto del Residenza Universitaria non ha mai esperito le eccezionali e preventive procedure derogatorie prescritte dal novellato art. 338 TULS. Le quali, a mio sommesso parere, non sarebbero state nemmeno esperibili perché all’indomani della modifica dell’art. 338 TULS da parte della Legge n. 166/2002 non è più possibile, per i Comuni, fare previsioni edificatorie entro la fascia di rispetto di 200 metri (cfr. TAR Abruzzo, AQ, n. 1141/2008).
5. In ragione di quanto sopra esposto INVITO e CHIEDO – rivolgendomi agli Enti ed Organi in indirizzo – ad effettuare le valutazioni che il caso meriti ed adottare i consequenziali provvedimenti (se del caso quelli governativi qualora il Comune rimanga inadempiente o traccheggiante).
Ritengo che alla Sindaca dott.ssa Raffaella Senesi l’art. 338 TULS le imponga, quale Autorità sanitaria locale e senza indugi ulteriori, l’adozione dell’ordinanza di demolizione della Residenza universitaria.
Perdonate l’uso delle espressioni semiserie utilizzate nell’esposizione, ma se non lo avessi fatto mi sarei fermato al primo rigo (tanto è lo sconforto nel vedere a cosa è ridotta la Pubblica Amministrazione).
F.to Massimo Grisanti