Ricevo e pubblico
Al Sindaco di Monteriggioni (dott.ssa Raffaella Senesi)
All’Assessore all’Urbanistica (dott. Andrea Frosini)
Al Dirigente dell’UTC (Ing. Paolo Giuliani)
Al Comandante della Polizia Municipale
Al Dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile di Siena
Al Procuratore della Repubblica (dott. Salvatore Vitello)
OGGETTO: Esposto ex art. 27 TUE in ordine ad ulteriori profili di abusività del Palazzetto del Costone.
Lo scrivente geom. Massimo Grisanti, intende far rilevare quanto segue.

1) In data 30/6/2003 è entrato in vigore il Testo Unico dell’Edilizia approvato con DPR 380/2001. L’art. 94 TUE prescrive che nelle zone di media sismicità, quale era classificato il territorio del comune di Monteriggioni, i lavori non possono avere inizio in difetto della preventiva autorizzazione dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 182/2006, emessa con riferimento alla LRT 1/2005, stabilì che l’art. 94 TUE esprime il principio fondamentale dell’assiduo controllo della sicurezza delle costruzioni e della tutela della pubblica incolumità, cosicché in contrasto con tale principio fondamentale si ponevano le disposizioni della LRT 1/2005 che derogavano alla necessarietà dell’autorizzazione del Genio Civile per poter dare inizio ai lavori.
Pertanto affermò che nella Regione Toscana non poteva darsi corso ai lavori in zona sismica senza l’autorizzazione espressa del Genio Civile.
3) L’art. 2 del TUE stabilisce che sino a quando le Regioni non si adeguano ai principi fondamentali contenuti DPR 380/2001 le disposizioni del TUE continuano ad applicarsi (ovviamente anche nei confronti delle leggi regionali con essi contrastanti, in quanto delle leggi regionali in materia concorrente ne deve essere fatta un’interpretazione costituzionalmente orientata).
4) Nel caso di specie del Palazzetto del Costone, peraltro, nemmeno si pone il problema di poter o meno iniziare i lavori dopo il mero deposito del progetto strutturale al Genio Civile, in quanto ancor a voler applicare il principio (peraltro non pacifico) della non incidenza delle pronunce di incostituzionalità sui rapporti sorti in forza di leggi regionali dichiarate incostituzionali – e quindi operando in regime di LRT 88/1982 le cui disposizioni migrarono nella LRT 1/2005 – ai sensi della Decisione della Giunta Regionale del 30/12/1982, contenente disposizioni in merito ai compiti di controllo dei progetti depositati, i lavori NON POTEVANO avere inizio prima del controllo dell’aderenza del progetto esecutivo alle norme tecniche antisimiche (quelle riconosciute violate, in data 10/12/2015, dall’Ing. Giuliani dell’UTC di Monteriggioni, v. DGC n. 174/2015) operato dal dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
Invero, nella suddetta Decisione della Giunta regionale, al punto “3. – OPERE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO OBBLIGATORIO”, vi è scritto che devono essere obbligatoriamente controllati i progetti relativi ad < … a) edifici di particolare importanza per la pubblica incolumità in quanto vi sia prevedibile/forte presenza di persone (scuole, cinema, teatri, sale da ballo, stadi, edifici per lo sport, edifici per mostre, grandi magazzini di vendita al pubblico, mercati coperti, edifici industriali con forte concentrazione di maestranze) …>.
Ne sovviene che solamente allorquando l’allora dirigente del Genio Civile (Ing. Massimo D’Alfonso) dette il proprio assenso si può parlare di una data valida per l’inizio dei lavori.
Un assenso che, in ragione dei principi fondamentali ex art. 94 TUE, deve essere dato in via preventiva rispetto all’inizio dei lavori. Mai ad opere già iniziate.
5) Nel caso in cui il controllo dell’Ufficio regionale del Genio Civile sia avvenuto a distanza di qualche mese dal deposito del progetto esecutivo – mettiamo il caso nei mesi di marzi od aprile 2005 – ecco che allorquando nel collaudo delle strutture vi è scritto che le opere sono iniziate il 30/1/2005 ciò potrebbe costituire, ed a mio avviso costituisce, un’autodenuncia di aver effettuato lavori in assenza dello speciale titolo abilitativo sismico che è costituito dall’atto di controllo dell’Ing. Massimo D’Alfonso in qualità di dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
6) In sintesi, non solo è già stata data valida prova, così ritiene lo scrivente, che l’effettivo e valido inizio dei lavori atto a scongiurare la decadenza della concessione edilizia n. 435 del 24/11/2003 è sicuramente posteriore al 24/11/2004 (in tal senso vedasi la dichiarazione di inizio lavori al 30/1/2005 nel certificato di collaudo strutturale), ma addirittura, sotto il profilo sismico, i lavori iniziati al 30/1/2005 sono abusivi anche in ordine al fatto che sono iniziati (oltreché in assenza di titolo edilizio efficace) in assenza dell’autorizzazione preventiva del Genio Civile (in tal senso si legga l’atto di controllo dell’Ing. D’Alfonso, che non può non esistere).
7) Ne consegue l’abusività dell’intero Palazzetto del Costone anche sotto il profilo sismico. E l’assoluta insanabilità del medesimo, oltreché per gli aspetti paesaggistici (essendo venuto ad esistenza in base ad autorizzazioni paesaggistiche inefficaci e costituenti, quella di variante, falsa applicazione dei principi ex artt. 146 e 167 D.Lgs. 42/2004), anche in relazione alle norme tecniche antisismiche qualora l’edificio eseguito non sia rispondente all’attuale normativa tecnica antisismica. All’uopo si ricorda che con la sentenza n. 101/2013 della Corte costituzionale è stata affermata la necessità della c.d. doppia conformità in relazione alle norme tecniche antisismiche.
8) Infine, onde scongiurare pastrocchi che le pubbliche amministrazioni sono aduse a compiere quando si tratta di non voler effettuare le DOVEROSE DEMOLIZIONI, si evidenzia che il Comune E’ OBBLIGATO, E VINCOLATO NELLA SUA AZIONE, ad adottare la DIRETTA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE D’UFFICIO delle opere abusive (non potendo ingiungere la demolizione spontanea al responsabile dell’abuso, ostandovi le disposizioni dell’art. 27 TUE) e NON PUO’ OVVIARE ALLA SUA DEMOLIZIONE DELIBERANDO L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL’ENTE NEL CASO IN CUI L’OPERA NON RISPETTA LE ATTUALI NORMATIVE TECNICHE ANTISISMICHE.
Infatti, sarebbe contro ogni ragionevolezza ovviare alla demolizione – nel caso in cui l’opera sia pericolosa per la pubblica incolumità, e tale lo è in caso di non rispondenza antisismica alle norme attualmente vigenti – pensando di acquisire un bene che andrebbe adeguato sismicamente con costi aggiuntivi (e forse ingenti) per le casse erariali.
IN CONCLUSIONE, si ritiene che il destino del Palazzetto del Costone sia la DEMOLIZIONE INTEGRALE.
geom. Massimo Grisanti
Una azione alquanto radicale. A rimetterci sarebbero per 2 volte i cittadini
Solo in Italia gli abusi non vengono abbattuti
Innanzi tutto, non si sa come mai, le persone (se non addirittura la “gente”, un termine spesso utilizzato in termini dispregiativi, che una volta ogni cinque anni vengono lisciati e chiamati elettori e vengono riconosciuti intelligenti all’improvviso) diventano Cittadini quando queste persone, che non sono né cieche, né sorde, iniziano a far girare le palle ai quei parassiti dei politici locali che io chiamo fascisti ammantati di rosso.
Nel caso di specie, chi ha fatto il commento forse (ripeto, forse) non sa che sul terreno grava, a mio modesto parere, un vincolo ope legis di inalienabilità a favore del comune di Monteriggioni e il palazzetto non vi poteva essere costruito perché gli obblighi convenzionali di lottizzazione non potevano essere posti nel nulla dalla legge fallimentare.
Mi sto riferendo alla convenzione urbanistica rogitata dal Notaio Mario Luccarelli in data 27/4/1983 e trascritta alla conservatoria di Siena al n. 2430 del registro particolare.
Chi sa capisce ciò che dico, non è vero ex Segretario comunale Vincenzo Del Regno ?
Non è vero, ex Sindaco Paolo Casprini ?
Non è vero, ex Assessore Vincenzo Ercolino ?
Non è vero, ex Assessore Enza Marzocchi ?
Non è vero, ex Assessore Loretta Lanzoni ?
Non è vero, ex dirigente Giorgiana Bossini e sempre dirigente Leonardo Bonini ?
Non vi dice niente la deliberazione della giunta comunale n. 167/2000 ?
Non vi dice niente il nome STIARM ? E in nome dott. Francesco Pane, notaio in Poppi ?
Lei che dice, Don Giuseppe Acampa ? Sarà stato un buon acquisto ??
Lei che dice, attuale Segretario dott. Rossano Mancusi, ci saranno civilistiche ed urbanistiche disposizioni imperative di legge per richiedere la nullità contrattuale dell’acquisto della Parrocchia di San Giovanni Battista sotto il Duomo ?
Per la Sindaca dott.ssa Raffaella SENESI, per l’Assessore dott. Andrea FROSINI, ma principalmente per il Segretario dott. Rossano MANCUSI e per il PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI della Toscana.
Suprema Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 13091 pubblicata il 27/5/2013:
“… Si sostiene nella decisione impugnata che l’atto unilaterale d’obbligo controverso non è omologabile al contratto preliminare e NON RIENTRA PERTATNTO NELLA PREVISIONE DELL’ART. 72 LEGGE FALL., in quanto il trasferimento del manufatto ivi previsto non concreta un atto di vendita, ma una convenzione urbanistica. La costruzione del centro sociale, per ammissione dello stesso attore, rappresenta adempimento dell’obbligo di legge di dotare l’insediamento urbanistico per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia di un’opera di urbanizzazione secondaria di pubblica utilità, in adempimento di un onere di urbanizzazione imposto dalla legge. IL RIFIUTO DI DARE ESECUZIONE AL SUO TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE RENDEREBBE ILLEGITTIMA LA COSTRUZIONE DELL’INTERO COMPARTO.
L’APPRODO E’ IMMUNE DAI VIZI DENUNCIATI.
Al lume della GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA di questa Corte le critiche agitate dal ricorrente, da esaminarsi congiuntamente per la loro logica connessione, risultano infatti prive di fondamento.
La Corte del merito, esponendo il suo percorso critico con motivazione puntualmente e logicamente argomentata, ha fatto INECCEPIBILE applicazione dell’enunciato cui il ricorrente, che neppure ne tiene conto, contrappone principio affermato in sede di giurisdizione amministrativa non pertinente al caso di specie. Ed invero, LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE, cui il collegio intende dare continuità in questa sede, ha affermato che LA CONVENZIONE STIPULATA TRA UN COMUNE ED UN PRIVATO COSTRUTTORE CON LA QUALE QUESTI, AL FINE DI CONSEGUIRE IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE O DI UNA LICENZA EDILIZIA, SI SIA OBBLIGATO AD UN FACERE O A DETERMINATI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’ENTE PUBBLICO, NON COSTITUISCE UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, E DUNQUE L’ATTO D’OBBLIGO CHE LA CONSACRA NON PUO’ AVERE NATURA DI CONTRATTO PRELIMINARE, POICHE’ L’ATTO DI TRASFERIMENTO SUCCESSIVO NON HA CAUSA GIURIDICA OMOLOGABILE AL CONTRATTO DI SCAMBIO E NEPPURE HA SPECIFICA AUTONOMIA E NATURA DI FONTE NEGOZIALE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI DELLE PARTI STIPULANTI.
ESSO SI INSERISCE INFATTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO AL CONSEGUIMENTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE DAL QUALE PROMANANO POTERI AUTORITATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA QUALE E’ PORTATRICE DI INTERESSI ESSENZIALMENTE PUBBLICI (n.d.r.: anche a Monteriggioni???) E NON DI PROTEZIONE DI QUELLI DI ALCUNI PRIVATI (cfr. Cass. nn. 742/2012, 24572/2006, S.U. 4016/98, 10459/2001).
CONCLUSIVAMENTE, PUR CONCRETANDO UN CONTRATTO AD OGGETTO PUBBLICO, LA CONVENZIONE URBANISTICA, INSERENDOSI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COL QUALE SI ESERCITA IL POTERE PUBBLICISTICO DI ASSETTO TERRITORIALE DA PARTE DEL COMUNE, RESTA “nel versante pubblico della cura dell’interesse urbanistico, finendo con il costituire al tempo stesso, presupposto per l’emissione del successivo provvedimento comunale di concessione e parte del contenuto di quel provvedimento, per quanto riguarda gli obblighi assunti dai privati (cfr. Cons. Stato, n. 1046/1994”.
A conforto, la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo, secondo S.U. n. 3689/2012, che rappresenta questione coperta da giudicato interno, in ordine a controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti dalla convenzione in discorso, si giustifica in ragione della sua natura di mero segmento del procedimento amministrativo, in cui confluisce secondo lo schema del modulo convenzionale strumentale all’emissione del provvedimento amministrativo rappresentato dal titolo abilitativo e per l’effetto all’attuazione dello strumento urbanistico.
IN QUESTA CORNICE ESEGETICA, L’ATTO D’OBBLIGO PER CUI E’ CAUSA, NON RAPPRESENTANDO CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL MANUFATTO CHE LA SOCIETA’ SASSOLI SI ERA IMPEGNATA A CEDERE AL COMUNE DI AREZZO DOPO LA SUA REALIZZAZIONE MEDIANTE REGOLARE ATTO DI TRASFERIMENTO, NON RIENTRA NELLA PREVISIONE DELL’ART. 72 LEGGE FALL., APPLICABILE IN LINEA GENERALE AI SOLI RAPPORTI DI SCAMBIO, E RESTA PERTANTO SOTTRATTO ALL’ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ IVI ATTRIBUITA AL CURATORE FALLIMENTARE. “.
Insomma, poiché la questione decisa dalla Corte di Cassazione – guarda caso su una vicenda accaduta in quel di Arezzo e il notaio rogante tra Comune di Monteriggioni, la curatela fallimentare della STIARM e la Parrocchia di San Giovanni (firmatario DON ACAMPA) – è praticamente la stessa cosa di ciò che è avvenuto per il terreno con soprastanti attrezzature sportive del Costone (alcune demolite per far posto al PALA-ACAMPA), stiamo alla finestra a vedere cosa succede.
Una domanda: il Giudice fallimentare? Il curatore fallimentare ? Poiché la Suprema Corte ha detto in sentenza che l’orientamento è CONSOLIDATO (addirittura dal 1998 con sentenza delle sezioni unite – due anni prima della deliberazione giuntale del Casprini e del contratto di trasferimento alla parrocchia), cosa dobbiamo pensare??
Siamo sicuri che la Cittadinanza non si senta truffata??
Il mio riferimento ai cittadini danneggiati 2 volte era inteso per esser stati truffati usando soldi anche pubblici per una costruzione non a norma e per vedersi togliere un bene utile alla collettività.
Con PEC del 17/1/2016, delle ore 15:55, lo scrivente ha inoltrato al Comune di Monteriggioni (ed altri) la 2^ integrazione all’esposto.
Il Santo ha ricevuto tutto. Se e quando vorrà pubblicarlo saprete ulteriormente il mio pensiero sulla vicenda e su chi la sfrutta.
L’integrazione dell’esposto è nella rassegna stampa