La Rubrica dei Disastri – La strana storia della strada del nuovo palazzetto…

Vi propongo una delibera del Comune di Monteriggioni, dalla quale sorge una domanda: “Può un soggetto X, NON proprietario di un terreno Y, chiedere il permesso di costruire nel terreno Y?” Risposta: “Generalmente NO, ma a Monteriggioni SI… epoca DON BRUNETTO e compagni amministratori…”

Leggete questa delibera e traete tutte le conclusioni del caso.

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DELIBERAZIONE STRADA PALAZZETTO clicca e leggi

dal WEB

14 replies to “La Rubrica dei Disastri – La strana storia della strada del nuovo palazzetto…

  1. Innanzi tutto un invito alla Sindaca Senesi a far correggere la delibera nella parte in cui si riporta che il permesso di costruire del PALAZZETTO è il n. 437 del 24/11/2013: la data della concessione edilizia è 24/11/2003.

    Poi, a valenza di esposto ex art. 27 DPR 380/2001 alla pubblica visione e diffusione (“… qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1 …”) per l’attivazione dei doverosi e vincolati poteri di vigilanza urbanistico-edilizia ed affinché il Procuratore della Repubblica dott. VITELLO apra un fascicolo apposito sulla costruzione del PALAZZETTO, si afferma quanto segue.

    1) Sulla decadenza della concessione edilizia n. 437 del 24/11/2003.

    Si premette che la giurisprudenza di legittimità penale della Suprema Corte di Cassazione (e conforme ad essa è anche quella amministrativa del Consiglio di Stato) è pacifica nello statuire che ai fini di evitare la decadenza della concessione “… la mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo “inizio dei lavori” entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo edilizio (art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, AL FINE DI ESCLUDERE IL REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA, che lo sbancamento sia accompagnato dalla COMPIUTA organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di costruire di realizzare l’opera assentita (sez. III, 27.1.2010, n. 7114, Viola e altro, RV 246220). Si è precisato, infatti, nell’occasione, che la legge non precisa la nozione di “inizio dei lavori”: tale nozione, però, secondo l’interpretazione giurisprudenziale COSTANTE, deve intendersi riferita a concreti lavori edilizi. In questa prospettiva i lavori debbono ritenersi “iniziati” quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, NELL’INNALZAMENTO di elementi portanti, nell ELEVAZIONE di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al GETTITO delle fondazioni del costruendo edificio. Va salvaguardata, infatti, l’esigenza di EVITARE che il termine prescritto possa essere ELUSO con ricorso ad interventi FITTIZZI e SIMBOLICI.” – Cassazione, Sez. III penale, n. 35900/2011.

    Pertanto, la pantomima della posa della prima pietra non costituisce “inizio dei lavori” atto a scongiurare la decadenza della concessione edilizia, in quanto è un atto SIMBOLICO.

    Le foto aeree disponibili sul sito web Geoscopio della Regione Toscana mostrano che al 2005 alcun cantiere vi era stabilmente organizzato, lo scavo non era stato effettuato, né esistevano muri o strutture in elevazione.

    In più, la prova regina che i lavori sono iniziati dopo il 2005 è costituita dal certificato di collaudo delle strutture portanti ove vi è dichiarato, dalla parte privata (quindi direttamente dagli interessati), che i lavori delle strutture portanti sono iniziati il 30/1/2005.

    Si appalesa quindi FALSA la dichiarazione di inizio lavori per la data del 23/11/2004 fatta dall’allora direttore dei lavori.
    Si badi bene che il direttore dei lavori àncora l’inizio delle opere al giorno antecedente la decadenza della concessione edilizia, affermando che i lavori SONO INIZIATI.

    Ma se i lavori sono effettivamente iniziati il 30/1/2005??

    La concessione edilizia n. 437 del 24/11/2003 era decaduta di diritto quando i lavori sono iniziati nel concreto.

    IL PALAZZETTO E’ INTERAMENTE ABUSIVO, perché venuto ad esistenza in base ad un titolo abilitativo inefficace e per giunta in zona a vincolo paesaggistico.

    La decadenza de iure della concessione edilizia n. 437/2003 comporta la sopravvenuta efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

    Pertanto, ai fini paesaggistici, il PALAZZETTO è venuto ad esistenza in base ad un’autorizzazione paesaggistica che non abilitava all’inizio dei lavori.

    Ratio legis vuole che così come, paesaggisticamente, un’opera è abusiva ed insanabile allorquando è venuta ad esistenza in assenza di autorizzazione paesaggistica, è altrettanto abusiva ed insanabile quando è stata realizzata in base ad un’autorizzazione inefficace perchè non azionata, nella sua efficacia, dal corrispondente titolo abilitativo edilizio (concessione).

    Così come a Uopini la Soprintendenza di Siena ha annullato i titoli per 25 centimetri di altezza in più, vi è da chiedersi:
    “Costituisce abuso d’ufficio l’omesso annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche una volta che il Soprintendente o il funzionario di zona sia venuto a conoscenza, aliunde, anche a mezzo blog, dei fatti e dell’esistenza di atti amministrativi che dimostrano la realizzazione del PALAZZETTO con un’autorizzazione paesaggistica non innescata per l’esecuzione dell’opera” ??

    Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 19110/2013, ha fissato il seguente principio di diritto:
    “… le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo evidente di AGEVOLARE L’ACCERTAMENTO, DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, dell’inizio e del completamento dell’intervento edilizio NEI TERMINI e consentire una TEMPESTIVA VERIFICA sull’attività posta in essere e NON RAPPRESENTANO, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì un ADEMPIMENTO strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli OBBLIGHI DI VIGILANZA IMPOSTI dall’art. 27 e segg. del Testo Unico. E’ tuttavia evidente che la comunicazione è COMUNQUE un atto del privato SENZA ALCUNA VALENZA PROBATORIA PRIVILEGIATA ed il cui contenuto può essere oggetto di SPECIFICA VERIFICA sulla effettiva situazione di fatto”.

    Ebbene, il dirigente dell’UTC dell’epoca, P.Ed. PIERI, NON EFFETTUO’ alcun accertamento della veridicità della dichiarazione di inizio lavori per il 23/11/2004, già di per sé SOSPETTA perchè indicante l’ultimo giorno utile affinché non si verificasse la decadenza de iure della concessione edilizia.
    L’omesso accertamento, alla luce delle “dichiarazioni di parte-confessioni” sull’effettivo inizio dei lavori per il 30/1/2005, è stato reiterato anche allorquando, sempre dirigente dell’UTC PIERI, fu presentato al Comune, a corredo della pratica di agibilità, il certificato di collaudo ove vi è scritta la data del 30/1/2005.

    Una domanda sorge spontanea:
    “L’omesso adempimento obbligatorio di vigilanza, così li definisce la Suprema Corte di Cassazione penale, costituisce ABUSO D’UFFICIO, peraltro volto a far mantenere – all’associazione Costone, proprietario (a tempo) superficiario dell’area, e alla Parrocchia di San Giovanni Battista sotto il Duomo, proprietario del terreno a cui retrocedono gli immobili alla scadenza del diritto superficiario – i proventi della monetizzazione illecita e far continuare ad incassare, dagli affitti dei locali, canoni di locazione di beni abusivi” ?

    Una petizione:
    SINDACA SENESI, Lei, qualità di Pubblico Ufficiale che deve sovrintendere al funzionamento degli Uffici, può dire pubblicamente, attraverso comunicati stampa più istituzionali, proficui ed interessanti l’opinione pubblica di quello con cui ha risposto all’associazione Siena Doc, cosa sta facendo la Sua Amministrazione per perseguire questo MASTONDONTICO ABUSO EDILIZIO E PAESAGGISTICO ??

  2. SINDACO SENESI, la deliberazione necessita di correzioni perché:

    1) contrariamente a quanto affermato al punto a) di pagina 3, l’Associazione Costone non era proprietaria dell’area al momento dell’adozione e del rilascio della concessione edilizia n. 437 del 24/11/2003; né è proprietaria adesso. L’Associazione Costone, attualmente, è solamente titolare del diritto superficiario di costruire sull’area: un diritto che è stato acquisito dalla Parrocchia di San Giovanni Battista sotto il Duomo ben dopo il rilascio della concessione, peraltro decaduta quando è stata utilizzata.

    2) via Giovanni XXIII, nella parte che serve il Pala-Acampa, non è pubblica, bensì privata. L’uso pubblico non è nemmeno stato accertato. Inoltre, per espropriare la strada dovete andare a cercare gli eredi degli intestatari catastali, visto con un soggetto risulta essere nato nel secolo XIX°.

    Inoltre il riconoscimento della violazione della normativa antisismica (evidentemente il punto C.3 delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, approvate con DM 16/1/1996):
    – impone a Lei, Sindaco Senesi, quale titolare della funzione di capo della Protezione civile locale, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;
    – impone al dirigente dell’UTC, di annullare il titolo abilitativo (indipendentemente dalla sua decadenza) perché fu approvato un progetto contrastante con norme imperative di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
    – impone al Genio Civile di Siena di sanzionare l’intervento perché è falsa l’asseverazione effettuata dal progettista strutturale, di rispondenza del progetto alle norme tecniche sismiche vigenti ratione temporis.

    La violazione delle norme tecniche antisismiche non consente alcun adeguamento, né la sanatoria, in quanto non sussiste la c.d. doppia conformità ex art. 36 DPR 380/2001.
    Infatti, la Corte costituzionale, redattore Sergio Mattarella (odierno Presidente della Repubblica), con sentenza n. 101/2013 (espressasi su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, all’uopo sollecitato anche dallo scrivente con apposita diffida indirizzata a Mario Monti), dichiarando incostituzionale il condono sismico della Regione Toscana, ebbe a statuire che la verifica della doppia conformità deve investire anche le norme tecniche antisismiche, le quali sono species del più ampio genus delle norme generali che regolano l’attività edilizia.

    SINDACO SENESI, ASSESSORE FROSINI, DIRIGENTE ING. GIULIANI, SEGRETARIO MANCUSI, tutti pubblici ufficiali, fate conoscere pubblicamente le azioni ed i provvedimenti che intenderete adottare.

    Inoltre, un’oposizione consiliare SVEGLIA, utilizzi le informazioni per fare interrogazioni e proporre mozioni alla votazione del Consiglio che impegnino il Sindaco e la Giunta a fare quanto è in loro dovere.

  3. VENGO A RENDERE NOTO CHE IN DATA ODIERNA (15/1/2016), alle ore 13:23, dalla mia PEC è stata inoltrata la seguente comunciazione alla PEC istituzionale del Comune di Monteriggioni:

    A titolo di denuncia ex art. 27 TUE, il dirigente dell’UTC, il Comandante della Polizia Municipale, il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica e il Segretario comunale, TUTTI pubblici ufficiali, sono tenuti a vagliare la denuncia effettuata a mezzo blog al sottostante indirizzo.
    Tutti i summenzionati pubblici ufficiali sono tenuti a formulare un’apposita CNR (comunicazione di notizia di reato) alla procura della repubblica. Anche se uno di essi fa la CNR, il fatto non esonera gli altri dal compiere a loro volta la comunicazione di notizia di reato. Lo scrivente, trascorsi 15 giorni da oggi, invierà apposita istanza dal Procuratore affinché non solo accerti se qualcuno di Voi abbia inoltrato la CNR, ma che accerti l’invio della CNR da parte di tutti Voi pubblici ufficiali.
    Tanto dovevo, in relazione alle azioni necessarie per rendere effettivo il princiio-valore costituzionale di eguaglianza (art. 3 COST) e buona amministrazione (art. 97 COST) confrontato con quanto sta avvenendo per gli acquirenti e promittenti tali del Comparto TU-8 di Uopini.
    Geom. Massimo Grisanti

    https://ilsantodisiena.com/2016/01/12/la-rubrica-dei-disastri-la-strana-storia-della-strada-del-nuovo-palazzetto/

      1. In parole povere, essendo tutti pubblici ufficiali una volta che ognuno di essi riceve un esposto dal quale è ben evincibile il fumus commissi delicti è tenuto a darne notizia alla Procura della Repubblica attraverso quella che in gergo tecnico è chiamata “Comunicazione della NOtizia di Reato”.
        Il pubblico ufficiale che omette di trasmettere la notizia, con le proprie sommarie valutazioni, è soggetto a sanzione.

      2. Ovviamente, per evidenti fini di coordinamento e di efficacia dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, i pubblici ufficiali, del medesimo ente, che ricevono l’esposto devono coordinarsi e compiere un unico atto in cui ognuno apporta il proprio contributo e se ne assume la paternità delle valutazioni.

  4. Con comunicazione email PEC di oggi – 15/1/2016, ore 20:03 – il primo dei commenti è stato inoltrato, a titolo di esposto, ai seguenti Organi del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI:
    1) Soprintendenza di Siena;
    2) Segretario generale del Ministro;
    3) Direzione regionale del MIBACT.

    Guardiamo se gli atti della Soprintendenza di Siena, variamente permissivi, che il Soprintendente annulla è solo il parere obbligatorio e vincolante del Comparto TU-8 oppure anche quelli del PALA-ACAMPA.

    Una nota curiosa: quando si dice il ritorno sul luogo del delitto.
    L’attuale Soprintendente è anche quella che si espresse in ordine alle varianti sostanziali del palazzetto (un parere reso come se le opere fossero da fare, anziché già fatte).

  5. Vengo a rendere noto ai lettori del blog che ieri sera, 15/01/2016, alle ore 19:02, a mezzo PEC trasmessa:
    1) Al Presidente dell’ANAC (dott. Raffaele Cantone);
    2) Al Procuratore della Corte dei Conti per la Toscana;
    ed inoltrata per conoscenza al comune di Monteriggioni (Sindaco, Assessore all’Urbanistica, Segretario, Dirigente UTC, Comandante della Polizia Municipale),

    è stato inviato un esposto in ordine a:

    INU (Istituto Nazione di Urbanistica) – INU Sez. Toscana – Ente di diritto pubblico – Compiti istituzionali dell’INU – Applicabilità delle disposizioni in materia di anti-corruzione ed incompatibilità – Presidenza dell’INU in capo all’arch. Silvia Viviani (esercitante la libera professione e con studio professionale in Firenze) – Presidenza dell’INU Sez. Toscana in capo all’avv. Enrico Amante (esercitante la libera professione in Firenze prevalentemente nel campo del diritto amministrativo, materia urbanistica – ricorsista nella giurisdizione amministrativa) – Affidamento dei servizi legali in materia urbanistica all’avv. Amante da parte del Comune di Monteriggioni – ESPOSTO finalizzato all’accertamento dell’applicabilità delle disposizioni nazionali in tema di anti-corruzione ed incompatibilità – ESPOSTO finalizzato, in caso in incompatibilità dell’avv. Amante, a che la Procura della Corte dei Conti accerti la sussistenza di responsabilità erariali in capo all’organo comunale preposto alla lotta alla corruzione – Fatti salvi ulteriori accertamenti che le Autorità vorranno svolgere.

  6. Al Sindaco di Monteriggioni (dott.ssa Raffaella Senesi)
    All’Assessore all’Urbanistica (dott. Andrea Frosini)
    Al Dirigente dell’UTC (Ing. Paolo Giuliani)
    Al Comandante della Polizia Municipale

    Al Dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile di Siena

    Al Procuratore della Repubblica (dott. Salvatore Vitello)

    OGGETTO: Esposto ex art. 27 TUE in ordine ad ulteriori profili di abusività del Palazzetto del Costone.

    Lo scrivente geom. Massimo Grisanti, intende far rilevare quanto segue.

    1) In data 30/6/2003 è entrato in vigore il Testo Unico dell’Edilizia approvato con DPR 380/2001. L’art. 94 TUE prescrive che nelle zone di media sismicità, quale era classificato il territorio del comune di Monteriggioni, i lavori non possono avere inizio in difetto della preventiva autorizzazione dell’Ufficio regionale del Genio Civile.

    2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 182/2006, emessa con riferimento alla LRT 1/2005, stabilì che l’art. 94 TUE esprime il principio fondamentale dell’assiduo controllo della sicurezza delle costruzioni e della tutela della pubblica incolumità, cosicché in contrasto con tale principio fondamentale si ponevano le disposizioni della LRT 1/2005 che derogavano alla necessarietà dell’autorizzazione del Genio Civile per poter dare inizio ai lavori.
    Pertanto affermò che nella Regione Toscana non poteva darsi corso ai lavori in zona sismica senza l’autorizzazione espressa del Genio Civile.

    3) L’art. 2 del TUE stabilisce che sino a quando le Regioni non si adeguano ai principi fondamentali contenuti DPR 380/2001 le disposizioni del TUE continuano ad applicarsi (ovviamente anche nei confronti delle leggi regionali con essi contrastanti, in quanto delle leggi regionali in materia concorrente ne deve essere fatta un’interpretazione costituzionalmente orientata).

    4) Nel caso di specie del Palazzetto del Costone, peraltro, nemmeno si pone il problema di poter o meno iniziare i lavori dopo il mero deposito del progetto strutturale al Genio Civile, in quanto ancor a voler applicare il principio (peraltro non pacifico) della non incidenza delle pronunce di incostituzionalità sui rapporti sorti in forza di leggi regionali dichiarate incostituzionali – e quindi operando in regime di LRT 88/1982 le cui disposizioni migrarono nella LRT 1/2005 – ai sensi della Decisione della Giunta Regionale del 30/12/1982, contenente disposizioni in merito ai compiti di controllo dei progetti depositati, i lavori NON POTEVANO avere inizio prima del controllo dell’aderenza del progetto esecutivo alle norme tecniche antisimiche (quelle riconosciute violate, in data 10/12/2015, dall’Ing. Giuliani dell’UTC di Monteriggioni, v. DGC n. 174/2015) operato dal dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
    Invero, nella suddetta Decisione della Giunta regionale, al punto “3. – OPERE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO OBBLIGATORIO”, vi è scritto che devono essere obbligatoriamente controllati i progetti relativi ad .
    Ne sovviene che solamente allorquando l’allora dirigente del Genio Civile (Ing. Massimo D’Alfonso) dette il proprio assenso si può parlare di una data valida per l’inizio dei lavori.
    Un assenso che, in ragione dei principi fondamentali ex art. 94 TUE, deve essere dato in via preventiva rispetto all’inizio dei lavori. Mai ad opere già iniziate.

    5) Nel caso in cui il controllo dell’Ufficio regionale del Genio Civile sia avvenuto a distanza di qualche mese dal deposito del progetto esecutivo – mettiamo il caso nei mesi di marzi od aprile 2005 – ecco che allorquando nel collaudo delle strutture vi è scritto che le opere sono iniziate il 30/1/2005 ciò potrebbe costituire, ed a mio avviso costituisce, un’autodenuncia di aver effettuato lavori in assenza dello speciale titolo abilitativo sismico che è costituito dall’atto di controllo dell’Ing. Massimo D’Alfonso in qualità di dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile.

    6) In sintesi, non solo è già stata data valida prova, così ritiene lo scrivente, che l’effettivo e valido inizio dei lavori atto a scongiurare la decadenza della concessione edilizia n. 435 del 24/11/2003 è sicuramente posteriore al 24/11/2004 (in tal senso vedasi la dichiarazione di inizio lavori al 30/1/2005 nel certificato di collaudo strutturale), ma addirittura, sotto il profilo sismico, i lavori iniziati al 30/1/2005 sono abusivi anche in ordine al fatto che sono iniziati (oltreché in assenza di titolo edilizio efficace) in assenza dell’autorizzazione preventiva del Genio Civile (in tal senso si legga l’atto di controllo dell’Ing. D’Alfonso, che non può non esistere).

    7) Ne consegue l’abusività dell’intero Palazzetto del Costone anche sotto il profilo sismico. E l’assoluta insanabilità del medesimo, oltreché per gli aspetti paesaggistici (essendo venuto ad esistenza in base ad autorizzazioni paesaggistiche inefficaci e costituenti, quella di variante, falsa applicazione dei principi ex artt. 146 e 167 D.Lgs. 42/2004), anche in relazione alle norme tecniche antisismiche qualora l’edificio eseguito non sia rispondente all’attuale normativa tecnica antisismica. All’uopo si ricorda che con la sentenza n. 101/2013 della Corte costituzionale è stata affermata la necessità della c.d. doppia conformità in relazione alle norme tecniche antisismiche.

    8) Infine, onde scongiurare pastrocchi che le pubbliche amministrazioni sono aduse a compiere quando si tratta di non voler effettuare le DOVEROSE DEMOLIZIONI, si evidenzia che il Comune E’ OBBLIGATO, E VINCOLATO NELLA SUA AZIONE, ad adottare la DIRETTA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE D’UFFICIO delle opere abusive (non potendo ingiungere la demolizione spontanea al responsabile dell’abuso, ostandovi le disposizioni dell’art. 27 TUE) e NON PUO’ OVVIARE ALLA SUA DEMOLIZIONE DELIBERANDO L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL’ENTE NEL CASO IN CUI L’OPERA NON RISPETTA LE ATTUALI NORMATIVE TECNICHE ANTISISMICHE.
    Infatti, sarebbe contro ogni ragionevolezza ovviare alla demolizione – nel caso in cui l’opera sia pericolosa per la pubblica incolumità, e tale lo è in caso di non rispondenza antisismica alle norme attualmente vigenti – pensando di acquisire un bene che andrebbe adeguato sismicamente con costi aggiuntivi (e forse ingenti) per le casse erariali.

    IN CONCLUSIONE, si ritiene che il destino del Palazzetto del Costone sia la DEMOLIZIONE INTEGRALE.

    1. Poiché il sistema di scrittura del blog recide i testi nelle virgolette laterali, vengo a riportare il testo troncato nel punto 4):
      “…
      ai sensi della Decisione della Giunta Regionale del 30/12/1982, contenente disposizioni in merito ai compiti di controllo dei progetti depositati, i lavori NON POTEVANO avere inizio prima del controllo dell’aderenza del progetto esecutivo alle norme tecniche antisimiche (quelle riconosciute violate, in data 10/12/2015, dall’Ing. Giuliani dell’UTC di Monteriggioni, v. DGC n. 174/2015) operato dal dirigente dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
      Invero, nella suddetta Decisione della Giunta regionale, al punto “3. – OPERE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO OBBLIGATORIO”, vi è scritto che devono essere obbligatoriamente controllati i progetti relativi ad … a) edifici di particolare importanza per la pubblica incolumità in quanto vi sia prevedibile/forte presenza di persone (scuole, cinema, teatri, sale da ballo, stadi, edifici per lo sport, edifici per mostre, grandi magazzini di vendita al pubblico, mercati coperti, edifici industriali con forte concentrazione di maestranze) …”

  7. Alle ore 17:29 odierne, per PEC, anche la soprastante integrazione all’esposto iniziale è stata trasmessa al Comune.

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