Dopo il baseball, il basket: il Natale dello sportivone Valentini (con Acampa)
CAMPO DA BASEBALL A CASTELLINA SCALO, INTERROGATO VALENTINI
Banche, risparmiatori infuriati dopo il salvataggio
Renzi, il beneplacet alla decadenza morale e le dimissioni che Valentini non darà mai
SINDACO VALENTINI INTERROGATO PER DUE ORE
PINASSI RACCOGLIE FIRME PER LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO
Unisi: approvato il bilancio di previsione 2016
Steward in Pantaneto: chi li paga? E che cosa sanno fare meglio dei vigili urbani?
Le fantascientifiche conseguenze di una sconfitta
Dal WEB
Caro Santo,
complimenti vivissimi per la scelta della foto in calce; notare il consueto piglio manageriale del prescritto (sic), e lo sguardo as usual compiaciuto del bisindagato Valentini Bruno.
Mi dispiace per Patrizia Morbidi, che al Costone vuole bene davvero, e da sempre: mala tempora currunt…
Dacci sotto, l’eretico
GIORNATA DI MOVIMENTI AL TU22 INTERFORSE ???
GIRAVANO GLI STESSI SOGGETTI CHE A MAGGIO GIRAVANO AL TU8 E POI TUTTI SANNO COME E’ ANDATA ???
IL SANTO mi ha censurato diverse volte, spero per le colorite espressioni “estortemi” dai comportamenti provocatori degli amministratori pubblici e non per il merito delle cose che ho scritto e che, ora, voglio edulcolratamente riproporre.
La SOPRINTENDENZA di Siena, ed in particolare il Soprintendente di allora (2007) e di oggi (2015), ovverosia l’architetto Anna DI BENE, in possesso di un curriculum di tutto rispetto, ha avuto un ruolo FONDAMENTALE nell’abusiva edificazione del PALAZZETTO del COSTONE, balzato alle cronache con lo pseudonimo del PALACAMPA.
Correva l’anno 2006, la costruzione della palestra del COSTONE (solo dopo diverrà ciò che oggi è, ossia un centro servizi direzionali, sanitari, commerciali, residenziali, ricettivi ecc.) era già in avanzato stadio di costruzione, con fondazioni già eseguite e strutture portanti erette (pilastri, travi, solai, muri ecc.), quando l’associazione COSTONE
– che nel frattempo aveva acquistato dalla PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA SOTTO IL DUOMO il diritto di superficie (a tempo?) con atto ai rogiti del Notaio Mario Zanchi di Siena (repertorio n. 23285 del 9/11/2005), dopo che il Comune, il 24/11/2003 aveva intestato a suo nome la concessione edilizia n. 437 avendo accertato che la stessa associazione ne aveva titolo (ma quando mai?) –
presentò al comune di Monteriggioni una richiesta di variante al progetto approvato per essere autorizzata – in via preventiva (!!!!!) – ad apportare al disegno e all’esecuzione dei lavori modifiche consistenti:
1) nello spostamento e nella rotazione del fabbricato (perché si erano accorti che l’edificio, così come progettato, sarebbe andato a ricadere nel terreno di proprietà dell’Anas);
2) nella creazione di un ulteriore piano;
3) nella creazione di un convitto per circa dieci appartamenti;
4) nella creazione di un alloggio per il custode;
5) nella creazione di sale ed uffici per studi medici e fisioterapici;
6) nella creazione di una nuova centrale termica;
7) nella creazione di un sistema di raccolta delle acque piovane;
8) nella modifica del parcheggio di servizio (che comunque avrebbe avuto inammissibilmente accesso dalle aree di proprietà dell’Anas);
9) nella modifica delle sistemazioni delle aree esterne, con nuove scale, percorsi ecc.
10) nella variazione dell’altezza della palestra.
Le norme comunali imponevano che un progetto d’insieme (n.d.r. il famoso progetto d’insieme utilizzato, come escamotage, anche per la lottizzazione industriale e commerciale di via della resistenza a Badesse, sequestrata a luglio 2015 e sempre sotto sequestro) contemplasse tutto ciò che gli aventi titolo volessero fare nell’intera area destinata ad attrezzature sportive di interesse sovracomunale.
Tanto è vero che, infatti, il progetto autorizzato con la concessione edilizia n. 437/2003 era il risultato sostanzialmente pedissequo del progetto d’insieme che il comune di Monteriggioni approvò nel 2001 in Consiglio comunale.
Ebbene, nel 2006 l’associazione Costone, con il concorso morale della PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA SOTTO IL DUOMO (dominus Don ACAMPA), presentò questa richiesta di variante al progetto SENZA CHIEDERNE LA PREVENTIVA APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.
E pensare che le modifiche proposte erano OGGETTIVAMENTE SOSTANZIALI, tanto da configurare un organismo edilizio in tutto diverso per utilizzazione da quello approvato. In sintesi: una totale difformità da quanto già approvato.
Ma anche a voler essere magnanimi, e vedendoci un minus, siamo comunque in presenza di variazioni essenziali per aumento considerevole di superfici e volumi che, in zona a vincolo paesaggistico come era ed è, configurano egualmente TOTALI DIFFORMITA’ qualora poste in essere.
E QUI STA IL BELLO.
Non solo il progetto di variante NON E’ MAI STATO ESAMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE (regnante l’ASTUTO), ma addirittura le opere di cui si richiedeva l’approvazione preventiva ERANO STATE GIA’ INIZIATE E PORTATE A COMPIMENTO NELLA LORO STRUTTURA QUANDO NEL MARZO 2007 IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOPRINTENDENZA, OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE (POCHE, ALLA PROVA DEI FATTI) ADOTTARONO E RILASCIARONO LE RISPETTIVE AUTORIZZAZIONI.
AUTORIZZAZIONI che tutto erano, men che meno preventive. Anzi, DISSUMULAVANO ATIPICI CONDONI EDILIZI E PAESAGGISTICI NON PREVISTI DAL LEGISLATORE STATALE (men che meno quello regionale).
Tanto erano sicuri, l’ASTUTO e la SOPRINTENDENZA, di ciò che avrebbero fatto o fatto fare, che non vi sarebbe da stupirsi che tutto ciò (ovverosie che le opere erano già in corso o fatte) fosse stato detto negli atti progettuali, magari suffragandoli con fotografie.
I provvedimenti in questione sono:
A) il permesso di costruire n. 19 del 23/3/2007;
B) l’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 5/3/2007;
C) il provvedimento della Soprintendenza;
D) il progetto depositato al Genio Civile come variante delle opere strutturali.
APPELLO AL SOPRINTENDENTE ARCH. ANNA DI BENE
Gent.ma Dott.ssa Anna Di Bene, sappiamo bene che Lei, per la funzione di Dirigente dell’intera struttura periferica ministeriale, non può avere sotto controllo tutte le pratiche che vengono presentate alla Soprintendenza, dovendo, così, affidarsi alla correttezza delle istruttorie che vengono svolte dai funzionari di zona (nella fattispecie l’arch. Cecilia Sani).
Pertanto,
RITENENDO che Lei sia stata sicuramente in buona fede quando Le veniva sottoposto, già presisposto, l’atto di controllo dell’autorizzazione paesaggistica n. 18/2007 rilasciata dal Comune, con il quale veniva ritenuto di non esercitare il potere di annullamento,
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 159, 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per effetto del 1° correttivo, l’autorizzazione paesaggistica, a far data dal 12/5/2006 NON PUO’ più essere rilasciata, a sanatoria, in presenza di aumenti di volume e di superficie;
ATTESO che tale principio è stato, da Lei, recentemente ribadito nell’atto di annullamento del parere fittiziamente preventivo, ma sostanzialmente sanante, reso per la vicenda della lottizzazione del comparto TU8 di Uopini;
RITENUTO che sia Suo precipuo DOVERE procedere nell’annullamento d’ufficio della Sua nota co la quale dichiarava di non esercitare il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistic an. 18/2007 rilasciata dal comune, per falsità dei presupposti rappresentategli dall’istruttore nonché funzionario di zona;
RITENUTO che Lei debba, nel concreto ed attraverso il corretto esercizio dei poteri amministrativi così come Le si impone ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, contribuire anche al pari trattamento dei cittadini al fine di rendere effettivo l’art. 3 della Costituzione;
LA INVITIAMO a procedere, senza indugio alcuno, cosicché non possa dirsi che Lei, quando ha firmato la suddetta nota fosse stata consapevole di arrecare un indebito vantaggio economico e patrimoniale alla associazione Costone e al concorrente morale Parrocchia di San Giovanni Battista sotto il Duomo proprietaria dell’area (e beneficiaria, una volta scaduto il termine di durata del diritto di superficie concesso all’associazione Costone, dell’ingresso del PALACAMPA nel patrimonio dell’ente ecclesiastico),
NELL’ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELLA NOTA con la quale ha dichiarato di non esercitare il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 18/2007.